labrador anzianoLA SPEZIA – Cesare è un pezzo di labrador nero col nasone fascinosamente imbiancato dallo scorrere di 13 primavere. Buono come il pane, Cesare, il suo animo ancora cucciolo è custodito in un fisico segnato da un’artrosi così severa che il veterinario gli ha certificato l’impossibilità di fare le scale. E Cesare, con i suoi anziani proprietari, abita al secondo piano del suo stabile. Fortuna che c’è l’ascensore.

Invece no, perché a Cesare è vietato dal regolamento condominiale di salire sull’ascensore che gli consentirebbe passeggiate e fiutatine in giro (anche un piccolo giro) all’aria aperta. Nulla da fare, il cane è costretto in casa tutto il tempo. Agli arresti domiciliari per un regolamento di cui nessuno fornisce spiegazioni, salvo affermare che alcuni condomini sarebbero allergici. Per Cesare si è mobilitato subito il web, anche con una petizione che in un battibaleno ha superato le settemila adesioni.

tribunaleMa cosa dice la legge? I proprietari di Cesare vorrebbero saperlo, ma nessuno si degna di dar loro una risposta. Che invece arriva dall’analisi pubblicata sul web dall’avvocato Gabriele De Paola dello Studio legale torinese De Paola – Longhitano: “La riforma della disciplina sul Condominio, introdotta con la Legge 11/12/2012 n. 220, tra le numerose disposizioni innovative sancisce definitivamente la modifica dell’art. 1138 del codice civile che ora recita all’ultimo comma:

Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici

Trattasi di una statuizione perentoria che pone fine alla lunga diatriba tra condomini animalisti e condomini contrari all’accesso di cani e gatti alle parti comuni del condominio. La portata della norma – prosegue ancora il legale – è dirompente e va coordinata con la Legge 287 del 1991 che tutela gli animali d’affezione in quanto esseri viventi e senzienti, normativa degna di rilevanza anche a livello europeo, trovando conforto nel Trattato di Lisbona“.

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“Ne consegue – osserva De Paola – che cade anche tutto quel corollario di divieti che finora poteva giungere a vietare l’accesso all’ascensore ai nostri amici a quattro zampe. Con l’affermazione di cui all’ultimo comma dell’art. 1138 codice civile infatti non è possibile vietare ai condomini di avere un cane nel condominio. Di più: non è neppure possibile vietare che il cane (o un animale d’affezione) transiti ed usufruisca nelle zone comuni come scale, ascensori, pianerottoli, rampe di accesso, ecc., con buona pace di coloro che mal sopportano la presenza degli stessi.

“Attenzione però: il transito degli animali domestici nelle parti comuni dovrà sempre essere accompagnato dalle regole di buon senso: ossia nel rispetto delle regole di igiene e con l’utilizzo del guinzaglio (che si consiglia di agganciare alla pettorina e non al collo dell’animale per evitare che lo stesso si possa inceppare nelle porte dell’ascensore, strozzando il cane!)”.

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